Equipollenza dei titoli di studio

IL "VECCHIO" TITOLO DI STUDIO DI "AGROTECNICO" RIMANE EQUIPOLLENTE

Per evitare equivoci il legislatore, nell'istituire il titolo di Agrotecnico, lo ha dichiarato "equipollente" (cioè dotato di eguale efficacia e valore) ad altri titoli analoghi e preesistenti quale quello di Perito agrario, rilasciato dagli Istituti Tecnici Agrari. In particolare l'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 così recita:

"Al termine dei corsi (di Agrotecnico) ..., gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli Istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari".

Principio poi ribadito dall'art. 197, comma 3, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che precisa:

"Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo".

Il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 all'art. 15, comma 8, recante "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425" ha confermato che:

"Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo".

Dell'equipollenza dei titoli di studio se ne è dovuto occupare anche l'ANTITRUST (parere AS614 del 16 settembre 2009), affermando come la negazione a soggetti con titoli "equipollenti" della possibilità di accedere agli esami abilitanti, ed in particolare a quello di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, costituisce una "ingiustificata restrizione della concorrenza" professionale.

Nonostante la chiarezza delle norme citate, vi sono state categorie professionali concorrenti che hanno contestato, per molti anni consecutivamente, l'equipollenza dei titoli di studio (sostenendo che essa opererebbe solo per fini limitati: una tesi insostenibile). Alla fine la questione è stata sottoposta al giudizio del Consiglio di Stato il quale si è espresso con il parere del 24.10.2012 n. 4335, che così conclude:

"..... si esprime il parere nel senso di confermare la legittimità della disposizione del bando che permette l'accesso all'esame di abilitazione per la professione di agrotecnico a coloro i quali siano in possesso del diploma di perito agrario, equipollente a quello di agrotecnico".

Confermando quindi il fatto che l'equipollenza, quando è sancita per legge, opera senza limitazione di effetto.

L'importanza del parere espresso dal Consiglio di Stato ha portata generale, valendo per tutti gli Albi e per tutte le situazioni di equipollenza dei titoli di studio.

Più recentemente il 16 giugno 2015, con nota prot. n. 17653, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha ribadito nuovamente l'equipollenza dei due titoli di studio anche ai fini dell'accesso nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie di Istituto per l'insegnamento nelle Aree di laboratorio; il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha quindi emanato la Circolare 29 giugno 2015, prot. n. 2455.

Si devono, inoltre, da ultimo registrare le recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 172 del 20 gennaio 2016 e n. 5550 del 27 novembre 2017, entrambe confermative la piena equipollenza dei titoli di studio.

EQUIPOLLENZA DELLE LAUREE

Anche il Dipartimento dell'Università ha dovuto infine riconoscere l'equipollenza fra diplomi di laurea, per evitare un crescente contenzioso, anche ai fini della partecipazione agli esami di Stato abilitanti alle professioni intellettuali (nota MIUR 6.6.2012 prot. n. 2100); di questo caso il riferimento sono i due Decreti ministeriali del 9 luglio 2009, il primo riferito alle lauree di primo livello ed il secondo riferito alle lauree vecchio ordinamento.